L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con regio decreto 3 giugno l940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, lettera g), della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono stati dichiarati di rilevante interesse paesaggisticoambientale: a) i territori compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne, per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 418; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico; Visti gli atti di diffida e messa in mora del 26 novembre 1996 e del 12 dicembre 1996, con i quali Paolo Spano' ha inteso chiedere, come anche chiarito con decreto n. 5670 del 24 marzo 1997, la riperimetrazione dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera g), della legge n. 431/1985, ricadente nel comune di Valderice, localita' Mafi, limitrofa al fondo affittato allo Spano', distinto al nuova catasto terreni foglio 20, particelle 11, 12 e 146, argomentando che la porzione territoriale in questione, riportata come bosco nella cartografia riepilogativa illustrativa dei vincoli paesaggistici della legge n. 431/1985, a suo tempo adottata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani - su supporto I.G.M. 1:25.000 -, non avrebbe in realta' i requisiti e la natura di area boscata; Visto l'art. 14 del regolamento d'esecuzione della legge n. 1497/1939, approvato con regio decreto n. 1357/1940; Vista la circolare n. 8 del 31 agosto 1985, con la quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha precisato, in ordine all'applicazione dei vincoli previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che "Tali vincoli agiscono ope legis... tanto non esime tuttavia dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane dal legislatore per necessita' generica. Spetta quindi all'Amministrazione individuare quegli elementi di certezza su cui si fonda sempre il diritto. E' necessario, pertanto, che presso ogni Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici si istituisca un gruppo di studio... ai fini della elaborazione e integrazione di un documento cartografico, in cui siano chiaramente individuate le presenze ambientali da tutelare, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1"; Vista la circolare n. 1691/1V del 16 ottobre 1985, con la quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali ha demandato la rappresentazione cartografica dei vincoli discendenti dalla legge n. 431/1985 alle commissioni provinciali per la tutela della bellezze naturali e panoramiche, disponendo altresi' la pubblicazione dei relativi elenchi all'albo dei comuni interessati; Ritenuto che la procedura suddetta debba essere rispettata tanto nel caso di elaborazione dei supporti cartografici in questione, quanto in quello di loro integrazione; Visto il decreto n. 8611 del 24 dicembre 1994, con il quale si e' ricostituita per il quadriennio 1995-1999 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani; Sentita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, che, nella seduta del 22 maggio 1997, ha preso atto che sulla base del parere reso sulla questione dall'Avvocatura dello Stato di Palermo, cons. n. 2744/1996, il sito di che trattasi resta vincolato ope legis ex art. 1, lettera g), legge n. 431/1985 e, conseguentemente, ha proposto di non rettificare i dati cartografici cosi' come richiesto dallo Spano' negli atti anzi citati; Accertato che il predetto verbale e' rimasto affisso all'albo comunale di Valderice, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal 16 luglio 1997 al 17 ottobre 1997; Vista l'opposizione prodotta avverso il summenzionato parere da Paolo Spano', che, con atto del 29 dicembre 1997, ha ribadito che i dati cartografici riepilogativi del vincolo boschivo non corrispondono alla realta' dei luoghi e ha sottolineato la illeggittimita' del parere, in quanto esso, anziche' risolversi, come dovuto, in un accertamento tecnico sul merito della questione, ha espresso delle considerazioni di natura giuridica che non spetta alla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche. Conclusivamente, rilevato che sotto il profilo del diritto l'avvenuta concessione di un contributo per la formazione di un nuovo bosco non comporta; al contrario di quanto ritenuto dalla commissione, l'insorgere di un vincolo boschivo, l'opponente reitera la richiesta di riperimetrazione; Acquisite, al riguardo, le controdeduzioni espresse dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani con nota n. 1501 del 21 aprile 1998; Vista la carta illustrativa dei vincoli di cui alla legge n. 431/1985 gravanti sul territorio comunale di Valderice, a suo tempo redatta su supporto I.G.M., foglio n. 248 III S.E. - Qdr (elevato a)2 94+(elevato a)2 95, (elevato a)42 16+(elevato a)42 15, a scala 1:25.000 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani e approvata dalla locale commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, nonche' trasmessa per la rituale pubblicazione al comune di Valderice, dove sono riportati i vincoli ex art. 1, lettera g), della legge n. 431/1985 esistenti nella contrada Mafi di quel comune; Ritenuto, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto n. 1357/1940, di dovere respingere, anche sulla scorta del conforme parere della sopra mensionata commissione provinciale, la richiesta di riperimetrazione dei vincoli previsti dall'art. 1, lettera g), della legge n. 431/1985 nella localita' Sciarrotta Mafi nel comune di Valderice (Trapani). La Soprintendenza ha infatti accertato, circostanza questa incontestata, che, nei terreni in questione, sono stati concessi finanziamenti per opere di rimboschimento ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (cfr. soprintendentizia n. 13619 del 28 ottobre 1996). Alla luce di quanto precisato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo nei consulti da essa resi sulla questione (nota n. 27147/1996, nota n. 2744/1996 e con nota n. 30518/1997, cons. n. 2287/1997), nonche' dal Ministero AA.FF. con direttiva n. 117 dell'11 aprile 1987, il vincolo paesaggistico di cui alla lettera g) dell'art. 1 della legge n. 431/1985 si riferisce a terreni per i quali siano stati corrisposti finanziamenti per opere di rimboschimento, l'area in argomento sia assoggettata ope legis al vincolo paesaggistico, cosi' come emerge dalle risultanze cartografiche a suo tempo predisposte, a scopi meramente illustrativi, che meritano quindi di essere confermate, con l'avvertenza che non da esse, ma dalla legge discende l'individuazione del regime vincolistico gravante su un determinato territorio. Sul punto sono irrilevanti le contrarie valutazioni espresse dall'istante. Infatti, la perizia dello stato dei luoghi da parte di un tecnico della Soprintendenza, oltre che essere un atto intraprocedimentale, e per cio' stesso non autonomamente produttivo di diritti o aspettative per i terzi interessati, ai quali esso non e' stato indirizzato, si riferisce alla situazione di fatto e non, evidentemente, a quella di diritto, dalla quale deriva, per quanto sopra esposto, l'assoggettamento dell'agro de quo al vincolo paesaggistico; e inoltre le argomentazioni giuridiche piuttosto che tecniche espresse nel parere della commissione provinciale BB.NN.PP., se possono palesare il vizio di incompetenza di quell'organo consultivo, non incidono sulla determinazione richiesta dall'art. 14 del regio decreto n. 1357/1940, sia perche' quel parere non e' vincolante rispetto al precedente provvedimento, sia perche' il merito della decisione risiede appunto nella situazione giuridica dell'area, che quindi coincide con la prospettazione della commissione. Va, infine, rilevato che l'individuazione di un vincolo paesaggistico su una determinata area non significa di per se' l'automatico insorgere sulla stessa zona di limitazioni di natura diversa. Cio' vale soprattutto con riferimento alle aree boscate, oggetto di concorrenti disposizioni normative che non accedono ad una unitaria definizione di tale realta' naturale. Pertanto, se la legge n. 431/1985 ha voluto ricomprendere nel concetto di "bosco e fasce forestali" anche le aree sottoposte a vincolo di rimboschimento, tra le quali rientrano anche quelle destinatarie di appositi finanziamenti, cio' ha determinato l'insorgere dell'obbligo di acquisire il preventivo nulla osta dell'autorita' sovraordinata per gli interventi che si intendono eseguire in dette aree; ma cio' non significa il coesistere su un territorio della stessa ampiezza, dei diversi e pregnanti divieti urbanistici che scaturiscono dall'art. 15, lettera e), della legge regionale n. 78/1976, come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 16/1996, che infatti assume un significato diverso di "bosco". Le argomentazioni che lo Spano' ha tratto dalla citata legge regionale n. 16/1996 sono dunque irrilevanti rispetto alla interpretazione dell'art. 1, lettera g), della legge n. 431/1985; Per quanto sopra espresso; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, ai sensi dell'art. 14 del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, visto il parere reso dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nel verbale della seduta del 22 maggio 1997, e' respinta l'istanza diriperimetrazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, lettera g), della legge 8 agosto 1985, n. 431, ricadenti nel territorio comunale di Valderice, in localita' Mafi Sciarrotta, cosi' come riportato nella cartografia illustrativa redatta dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani.