L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'Amministrazione  della regione  siciliana approvato  con decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di   attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana in materia  di tutela del paesaggio, di  antichita' e belle
arti;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto  il  regolamento  di   esecuzione  della  legge  n.  1497/39,
approvato con regio decreto 3 giugno l940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Considerato che,  ai sensi dell'art.  1, lettera g), della  legge 8
agosto 1985,  n. 431,  sono stati  dichiarati di  rilevante interesse
paesaggisticoambientale:
  a)  i territori  compresi in  una fascia  della profondita'  di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  b) i  territori contermini  ai laghi compresi  in una  fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare;
  c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di
cui  al  testo unico  delle  disposizioni  di  legge sulle  acque  ed
impianti elettrici, approvato con regio  decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le  relative sponde degli argini per una  fascia di 150 metri
ciascuna;
  d) le montagne, per la parte  eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena  alpina e 1.200 metri sul livello  del mare per la
catena appenninica e per le isole;
  e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori
di protezione esterna dei parchi;
  g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o
danneggiati   dal   fuoco,  e   quelli   sottoposti   a  vincolo   di
rimboschimento;
  h) le aree assegnate alle universita'  agrarie e le zone gravate da
usi civici;
  i)  le  zone  umide  incluse  nell'elenco di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 418;
  l) i vulcani;
  m) le zone di interesse archeologico;
  Visti gli atti  di diffida e messa  in mora del 26  novembre 1996 e
del 12  dicembre 1996, con i  quali Paolo Spano' ha  inteso chiedere,
come  anche chiarito  con  decreto  n. 5670  del  24  marzo 1997,  la
riperimetrazione  dell'area  sottoposta  a vincolo  paesaggistico  ai
sensi  e per  gli effetti  dell'art. 1,  lettera g),  della legge  n.
431/1985,  ricadente   nel  comune  di  Valderice,   localita'  Mafi,
limitrofa al fondo  affittato allo Spano', distinto  al nuova catasto
terreni  foglio 20,  particelle 11,  12  e 146,  argomentando che  la
porzione  territoriale  in  questione,  riportata  come  bosco  nella
cartografia  riepilogativa  illustrativa  dei  vincoli  paesaggistici
della legge  n. 431/1985, a  suo tempo adottata  dalla Soprintendenza
dei  beni culturali  ed ambientali  di Trapani  - su  supporto I.G.M.
1:25.000 -,  non avrebbe in realta'  i requisiti e la  natura di area
boscata;
  Visto  l'art.  14  del  regolamento  d'esecuzione  della  legge  n.
1497/1939, approvato con regio decreto n. 1357/1940;
  Vista  la circolare  n.  8 del  31  agosto 1985,  con  la quale  il
Ministero per i  beni culturali e ambientali ha  precisato, in ordine
all'applicazione dei vincoli  previsti dalla legge 8  agosto 1985, n.
431, che "Tali vincoli agiscono ope legis... tanto non esime tuttavia
dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane
dal    legislatore   per    necessita'   generica.    Spetta   quindi
all'Amministrazione individuare quegli elementi di certezza su cui si
fonda sempre il diritto.
  E'  necessario, pertanto,  che presso  ogni Soprintendenza  ai beni
ambientali e architettonici  si istituisca un gruppo  di studio... ai
fini della elaborazione e  integrazione di un documento cartografico,
in  cui  siano  chiaramente  individuate le  presenze  ambientali  da
tutelare, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1";
  Vista la  circolare n. 1691/1V  del 16  ottobre 1985, con  la quale
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali ha demandato
la rappresentazione cartografica dei  vincoli discendenti dalla legge
n. 431/1985 alle commissioni provinciali per la tutela della bellezze
naturali  e panoramiche,  disponendo  altresi'  la pubblicazione  dei
relativi elenchi all'albo dei comuni interessati;
  Ritenuto che  la procedura  suddetta debba essere  rispettata tanto
nel  caso di  elaborazione  dei supporti  cartografici in  questione,
quanto in quello di loro integrazione;
  Visto il decreto n.  8611 del 24 dicembre 1994, con  il quale si e'
ricostituita per il quadriennio  1995-1999 la commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;
  Sentita  la commissione  provinciale per  la tutela  delle bellezze
naturali e  panoramiche di Trapani,  che, nella seduta del  22 maggio
1997, ha  preso atto che sulla  base del parere reso  sulla questione
dall'Avvocatura dello Stato  di Palermo, cons. n.  2744/1996, il sito
di che  trattasi resta  vincolato ope  legis ex  art. 1,  lettera g),
legge n. 431/1985 e, conseguentemente, ha proposto di non rettificare
i dati cartografici cosi' come richiesto dallo Spano' negli atti anzi
citati;
  Accertato  che  il predetto  verbale  e'  rimasto affisso  all'albo
comunale di  Valderice, ai  sensi dell'art. 2  della legge  29 giugno
1939, n. 1497, dal 16 luglio 1997 al 17 ottobre 1997;
  Vista  l'opposizione prodotta  avverso il  summenzionato parere  da
Paolo Spano', che,  con atto del 29 dicembre 1997,  ha ribadito che i
dati   cartografici   riepilogativi    del   vincolo   boschivo   non
corrispondono  alla   realta'  dei   luoghi  e  ha   sottolineato  la
illeggittimita' del parere, in quanto esso, anziche' risolversi, come
dovuto, in  un accertamento  tecnico sul  merito della  questione, ha
espresso delle considerazioni di natura giuridica che non spetta alla
commissione  provinciale  per la  tutela  delle  bellezze naturali  e
panoramiche.  Conclusivamente,  rilevato  che sotto  il  profilo  del
diritto l'avvenuta concessione di un  contributo per la formazione di
un nuovo  bosco non comporta;  al contrario di quanto  ritenuto dalla
commissione, l'insorgere di un  vincolo boschivo, l'opponente reitera
la richiesta di riperimetrazione;
  Acquisite,   al  riguardo,   le   controdeduzioni  espresse   dalla
Soprintendenza dei beni  culturali ed ambientali di  Trapani con nota
n. 1501 del 21 aprile 1998;
  Vista  la carta  illustrativa  dei  vincoli di  cui  alla legge  n.
431/1985 gravanti sul  territorio comunale di Valderice,  a suo tempo
redatta su supporto I.G.M., foglio n. 248 III S.E. - Qdr (elevato a)2
94+(elevato  a)2  95, (elevato  a)42  16+(elevato  a)42 15,  a  scala
1:25.000  dalla Soprintendenza  dei beni  culturali ed  ambientali di
Trapani  e  approvata dalla  locale  commissione  provinciale per  la
tutela delle  bellezze naturali e panoramiche,  nonche' trasmessa per
la rituale pubblicazione al comune  di Valderice, dove sono riportati
i vincoli  ex art. 1, lettera  g), della legge n.  431/1985 esistenti
nella contrada Mafi di quel comune;
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 14  del regio decreto n. 1357/1940, di
dovere respingere, anche sulla scorta del conforme parere della sopra
mensionata commissione provinciale,  la richiesta di riperimetrazione
dei vincoli previsti dall'art. 1, lettera g), della legge n. 431/1985
nella localita' Sciarrotta Mafi nel comune di Valderice (Trapani).
  La   Soprintendenza  ha   infatti  accertato,   circostanza  questa
incontestata,  che, nei  terreni  in questione,  sono stati  concessi
finanziamenti per  opere di  rimboschimento ai  sensi della  legge 25
luglio 1952, n.  991 (cfr. soprintendentizia n. 13619  del 28 ottobre
1996).  Alla luce  di quanto  precisato dall'Avvocatura  distrettuale
dello  Stato di  Palermo nei  consulti da  essa resi  sulla questione
(nota  n. 27147/1996,  nota n.  2744/1996 e  con nota  n. 30518/1997,
cons. n.  2287/1997), nonche' dal  Ministero AA.FF. con  direttiva n.
117 dell'11 aprile 1987, il vincolo paesaggistico di cui alla lettera
g) dell'art. 1  della legge n. 431/1985 si riferisce  a terreni per i
quali   siano   stati   corrisposti  finanziamenti   per   opere   di
rimboschimento,  l'area in  argomento sia  assoggettata ope  legis al
vincolo   paesaggistico,   cosi'   come   emerge   dalle   risultanze
cartografiche   a   suo   tempo  predisposte,   a   scopi   meramente
illustrativi,  che   meritano  quindi   di  essere   confermate,  con
l'avvertenza   che   non   da   esse,   ma   dalla   legge   discende
l'individuazione del  regime vincolistico gravante su  un determinato
territorio.
  Sul  punto  sono  irrilevanti  le  contrarie  valutazioni  espresse
dall'istante.
  Infatti, la perizia  dello stato dei luoghi da parte  di un tecnico
della Soprintendenza, oltre che essere un atto intraprocedimentale, e
per cio' stesso non autonomamente produttivo di diritti o aspettative
per i terzi  interessati, ai quali esso non e'  stato indirizzato, si
riferisce alla situazione di fatto  e non, evidentemente, a quella di
diritto,   dalla   quale   deriva,    per   quanto   sopra   esposto,
l'assoggettamento  dell'agro  de  quo  al  vincolo  paesaggistico;  e
inoltre le argomentazioni giuridiche  piuttosto che tecniche espresse
nel  parere  della  commissione  provinciale  BB.NN.PP.,  se  possono
palesare  il vizio  di incompetenza  di quell'organo  consultivo, non
incidono  sulla  determinazione  richiesta  dall'art.  14  del  regio
decreto  n. 1357/1940,  sia  perche' quel  parere  non e'  vincolante
rispetto  al precedente  provvedimento, sia  perche' il  merito della
decisione risiede  appunto nella situazione giuridica  dell'area, che
quindi coincide con la prospettazione della commissione.
  Va,   infine,  rilevato   che   l'individuazione   di  un   vincolo
paesaggistico  su  una determinata  area  non  significa di  per  se'
l'automatico  insorgere sulla  stessa zona  di limitazioni  di natura
diversa.
  Cio' vale soprattutto con riferimento alle aree boscate, oggetto di
concorrenti disposizioni  normative che non accedono  ad una unitaria
definizione  di  tale realta'  naturale.  Pertanto,  se la  legge  n.
431/1985  ha voluto  ricomprendere  nel concetto  di  "bosco e  fasce
forestali" anche le aree sottoposte  a vincolo di rimboschimento, tra
le   quali   rientrano   anche  quelle   destinatarie   di   appositi
finanziamenti,  cio'  ha   determinato  l'insorgere  dell'obbligo  di
acquisire il  preventivo nulla osta dell'autorita'  sovraordinata per
gli interventi che  si intendono eseguire in dette aree;  ma cio' non
significa il coesistere  su un territorio della  stessa ampiezza, dei
diversi e  pregnanti divieti  urbanistici che  scaturiscono dall'art.
15, lettera  e), della  legge regionale  n. 78/1976,  come modificato
dall'art. 10 della legge regionale  n. 16/1996, che infatti assume un
significato diverso di "bosco".
  Le  argomentazioni  che lo  Spano'  ha  tratto dalla  citata  legge
regionale   n.  16/1996   sono  dunque   irrilevanti  rispetto   alla
interpretazione dell'art. 1, lettera g), della legge n. 431/1985;
  Per quanto sopra espresso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni  di cui  in premessa,  che costituiscono  parte
integrante e sostanziale del presente  decreto, ai sensi dell'art. 14
del regolamento  di esecuzione della  legge 29 giugno 1939,  n. 1497,
approvato con regio  decreto 3 giugno 1940, n. 1357,  visto il parere
reso  dalla  commissione provinciale  per  la  tutela delle  bellezze
naturali e  panoramiche di  Trapani nel verbale  della seduta  del 22
maggio  1997, e'  respinta  l'istanza  diriperimetrazione delle  aree
sottoposte a vincolo paesaggistico ai  sensi dell'art. 1, lettera g),
della legge 8 agosto 1985,  n. 431, ricadenti nel territorio comunale
di  Valderice, in  localita'  Mafi Sciarrotta,  cosi' come  riportato
nella  cartografia illustrativa  redatta dalla  Soprintendenza per  i
beni culturali e ambientali di Trapani.